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Aperto

Iperammmortamento 4.0 e 5.0 2026-2028

 Procedura

 Fondi disponibili



Tipologia di agevolazione

Finanziamento agevolato


Entità del contributo

Agevolazione fiscale per investimenti 4.0 in beni strumentali e software avanzati con riduzione della base imponibile IRPEF/IRES.


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Iperammmortamento 4.0 e 5.0 2026-2028

Iperammmortamento 4.0 e 5.0 2026-2028.


Legge di Bilancio 2026

Con la Legge di Bilancio 2026 si apre una nuova fase per gli incentivi agli investimenti: i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 lasciano il posto all’iperammortamento, che consente una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione digitale e sostenibile delle imprese. Il beneficio si concretizza in quote di ammortamento o canoni di leasing più elevati, fiscalmente rilevanti ai fini IRPEF e IRES, ed è riconosciuto per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
Sono però esclusi:

  • le imprese agricole;
  • le società semplici;
  • i soggetti che applicano il sistema forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190;
  • i soggetti che applicano sistemi forfetari di determinazione del reddito (ad es., agriturismo, enoturismo, ecc.);
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo;
  • i titolari di reddito da impresa occasionale, attratto nella classificazione di reddito diverso;
  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal r.d. 16.3.1942, n. 267, dal codice della crisi e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019, n. 14, o da altre leggi speciali che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231;
  • le imprese che non rispettano:
    • le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
    • il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.


Investimenti ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 e prodotti in uno Stato UE/SEE (recenti indiscrezioni dicono che potrebbe mutare questa clausola)

L’investimento deve avere ad oggetto le seguenti due categorie di beni:

  • durata massima di 5 anni, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi;
  • importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro; ai fini del rispetto del massimale di 4 milioni di euro non si considerano i finanziamenti già integralmente rimborsati;
  • destinazione esclusiva alla copertura di investimenti ammissibili secondo la normativa vigente.

L'ammontare del contributo varia in funzione della tipologia di investimento e risulta pari a:

    1)Beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione/rete di fornitura.

    L’elenco dei beni agevolabili è stato aggiornato rispetto a quello degli Allegati A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), per un allineamento allo stato dell’arte tecnologico, principalmente con le integrazioni che seguono.

    In riferimento all’Allegato A --> Allegato IV Beni materiali, sono integrati:

  • Gruppo IV (nuovo):
    • Server GPU e cluster HPC
    • Sistemi di edge computing industriale
    • Reti 5G private e Wi-Fi industriale
    • Firewall OT e sistemi di backup/disaster recovery
    • Impianti HVAC evoluti per efficienza energetica
  • Revamping
    • Componentistica meccatronica ad alta efficienza per ammodernamento impianti
  • Retail e servizi:
    • Totem interattivi, camerini digitali
    • Sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse
  • Fotovoltaico:
    • Ammessi solo pannelli previsti alle lettere b) e c) del decreto energia (esclusi quelli meno efficienti della lettera a)

    In riferimento all’Allegato B --> Allegato V Beni immateriali (software) sono integrati:

  • AI avanzata:
    • Large Language Models (LLM)
    • Agentic AI e piattaforme MLOps
  • Sostenibilità
    • Software per calcolo Carbon Footprint
    • Analisi LCA e Passaporto Digitale del Prodotto (DPP)
  • Nuovi paradigmi:
    • Piattaforme Low-code/No-code
    • Data Spaces conformi agli standard europei
  • Realtà estesa:
    • Soluzioni XR/MR e metaverso industriale

    Sono esclusi esplicitamente personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.

    2) Beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

    Sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023, ossia:

    • b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
    • c) moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%
    • .

    Sono stati esclusi i moduli fotovoltaici caratterizzati da un minore livello di efficienza (moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) DL n. 181/2023 ).

Agevolazioni

La maggiorazione spetta in misura differenziata a seconda dell’importo dell’investimento. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

      importo di investimento fino a 2.500.000 € hai il 180% di obbligo di acquisizione
      importo di investimento da a 2.500.000 € fino a 10.000.000 di € hai il 100% di obbligo di acquisizione
      importo di investimento da a 10.000.000 € fino a 20.000.000 di € hai il 50% di obbligo di acquisizione

La maggiorazione ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF/IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Non produce effetti ai fini IRAP.

A differenza dei crediti d’imposta, quindi, l’iperammortamento non genera un beneficio immediato, ma incide progressivamente sulla base imponibile tramite variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi ai soli fini IRPEF/IRES. La contabilità civilistica resta invariata: la maggiorazione opera esclusivamente in sede fiscale.

La fruizione del beneficio resta comunque subordinata alla presenza di utile fiscale: in caso di perdita, la monetizzazione dell’agevolazione è rinviata agli esercizi successivi capienti.

Cumulabilità

L’iperammortamento può essere affiancato ad altre misure agevolative finanziate con risorse nazionali ed europee riferite ai medesimi investimenti, a condizione che gli incentivi non insistano sulle stesse quote di costo del singolo progetto di innovazione e che, nel complesso, non eccedano l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta. Resta invece preclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0”. La base di calcolo dell’agevolazione è determinata al netto di eventuali contributi, sovvenzioni o altri benefici ottenuti, a qualsiasi titolo, sulle stesse spese ammissibili.

Modalità di accesso

Per poter fruire dell’iperammortamento, le imprese saranno tenute a trasmettere al GSE, tramite una piattaforma dedicata, le comunicazioni e le certificazioni relative agli investimenti agevolabili. Le modalità operative e gli adempimenti di dettaglio saranno definiti da un successivo decreto interministeriale del MIMIT e del MEF.


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