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Aperto

Iperammortamento 4.0 e 5.0 2026-2028

 Procedura

 Fondi disponibili



Tipologia di agevolazione

Finanziamento agevolato


Entità del contributo

Agevolazione fiscale per investimenti 4.0 in beni strumentali e software avanzati con riduzione della base imponibile IRPEF/IRES.


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Iperammortamento 4.0 e 5.0 2026-2028

Iperammortamento 4.0 e 5.0 2026-2028.


Legge di Bilancio 2026: rinasce l'iperammortamento

Con la Legge di Bilancio 2026 si apre una nuova fase per gli incentivi agli investimenti: i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 lasciano il posto all’iperammortamento, che consente una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione digitale e sostenibile delle imprese. Il beneficio si concretizza in quote di ammortamento o canoni di leasing più elevati, fiscalmente rilevanti ai fini IRPEF e IRES, ed è riconosciuto per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.


Iperammortamento: chi può beneficiarne?

L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Sono però esclusi:

  • le imprese agricole;
  • le società semplici;
  • i soggetti che applicano il sistema forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190;
  • i soggetti che applicano sistemi forfetari di determinazione del reddito (ad es., agriturismo, enoturismo, ecc.);
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo;
  • i titolari di reddito da impresa occasionale, attratto nella classificazione di reddito diverso;
  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal r.d. 16.3.1942, n. 267, dal codice della crisi e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019, n. 14, o da altre leggi speciali che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231;
  • le imprese che non rispettano:
    • le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
    • il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 e prodotti in uno Stato UE/SEE (recenti indiscrezioni dicono che potrebbe mutare questa clausola)

L'ammontare del contributo varia in funzione della tipologia di investimento. La normativa permette di agevolare tre linee di investimento:


1) Beni strumentali materiali ed immateriali

I beni strumentali devono essere nuovi, ed essere nelle Tabelle IV e V, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione/rete di fornitura.

L’elenco dei beni agevolabili è stato aggiornato rispetto a quello degli Allegati A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), per un allineamento allo stato dell’arte tecnologico, principalmente con le integrazioni che seguono.


In riferimento all’Allegato A - Allegato IV Beni materiali, sono integrati:

  • Gruppo IV (nuovo):
    • Server GPU e cluster HPC
    • Sistemi di edge computing industriale
    • Reti 5G private e Wi-Fi industriale
    • Firewall OT e sistemi di backup/disaster recovery
    • Impianti HVAC evoluti per efficienza energetica
  • Revamping:
    • Componentistica meccatronica ad alta efficienza per ammodernamento impianti
  • Retail e servizi:
    • Totem interattivi, camerini digitali
    • Sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse
  • Fotovoltaico:
    • Ammessi solo pannelli previsti alle lettere b) e c) del decreto energia (esclusi quelli meno efficienti della lettera a)

In riferimento all’Allegato B - Allegato V Beni immateriali (software) sono integrati:

  • AI avanzata:
    • Large Language Models (LLM)
    • Agentic AI e piattaforme MLOps
  • Sostenibilità:
    • Software per calcolo Carbon Footprint
    • Analisi LCA e Passaporto Digitale del Prodotto (DPP)
  • Nuovi paradigmi:
    • Piattaforme Low-code/No-code
    • Data Spaces conformi agli standard europei
  • Realtà estesa:
    • Soluzioni XR/MR e metaverso industriale

Sono esclusi esplicitamente personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.


2) Beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo

Deni strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023, ossia:

  • b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • c) moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%
  • .

Sono stati esclusi i moduli fotovoltaici caratterizzati da un minore livello di efficienza (moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) DL n. 181/2023 ).


Come funziona l'agevolazione?

L'agevolazione concessa dal bando Iperammortamento ha sempre queste caratteristiche:

  • durata massima di 5 anni, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi;
  • importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro; ai fini del rispetto del massimale di 4 milioni di euro non si considerano i finanziamenti già integralmente rimborsati;
  • destinazione esclusiva alla copertura di investimenti ammissibili secondo la normativa vigente.

La maggiorazione spetta in misura differenziata a seconda dell’importo dell’investimento. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Le aliquote dell'iperammortamento sono:

  • 180% per investimenti fino a 2.500.000 €
  • 100% per investimenti da 2.500.000 € fino a 10.000.000 €
  • 50% per investimenti da 10.000.000 € fino a 20.000.000 €

La maggiorazione ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF/IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Non produce effetti ai fini IRAP.

A differenza dei crediti d’imposta, quindi, l’iperammortamento non genera un beneficio immediato, ma incide progressivamente sulla base imponibile tramite variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi ai soli fini IRPEF/IRES. La contabilità civilistica resta invariata: la maggiorazione opera esclusivamente in sede fiscale.

La fruizione del beneficio resta comunque subordinata alla presenza di utile fiscale: in caso di perdita, la monetizzazione dell’agevolazione è rinviata agli esercizi successivi capienti.


Cumulabilità

L’iperammortamento può essere affiancato ad altre misure agevolative finanziate con risorse nazionali ed europee riferite ai medesimi investimenti, a condizione che gli incentivi non insistano sulle stesse quote di costo del singolo progetto di innovazione e che, nel complesso, non eccedano l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta. Resta invece preclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0”.

La base di calcolo dell’agevolazione è determinata al netto di eventuali contributi, sovvenzioni o altri benefici ottenuti, a qualsiasi titolo, sulle stesse spese ammissibili.


Modalità di accesso

Per poter fruire dell’iperammortamento, le imprese saranno tenute a trasmettere al GSE, tramite una piattaforma dedicata, le comunicazioni e le certificazioni relative agli investimenti agevolabili. Le modalità operative e gli adempimenti di dettaglio saranno definiti da un successivo decreto interministeriale del MIMIT e del MEF.


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