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CSRD: la direttiva che cambia gli standard per la sostenibilità

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Cos’è la CSRD?

La CSRD o Corporate Sustainability Reporting Directive (direttiva 2022/2464) è una direttiva dell’Unione Europea, che prevede l’ampliamento della platea di organizzazioni e società coinvolte obbligatoriamente nella rendicontazione di sostenibilità delle proprie attività, introducendo anche nuovi standard di rendicontazione ESRS rispetto a quelli già applicati e diffusi a livello globale del GRI.

Impone ad un ampio numero di imprese Europee di grandi dimensioni e organizzazioni quotate e non quotate, quindi anche filiali europee di imprese non UE, di aderire ai nuovi standard di rendicontazione sulle iniziative ESG (ambientali, sociali e di governance).


Quando entra in vigore la CSRD?

La CSRD entra in vigore il 5 gennaio 2023 e sarà applicabile a partire dagli esercizi finanziari con inizio il 1° gennaio 2024. Da questa data tutti gli Stati Europei hanno 18 mesi di tempo per implementare la CSRD nelle proprie legislazioni.


Perchè è stata introdotta la CSRD?

La direttiva CSRD integra ed estende gli obblighi di informativa indicati nella precedente norma NFRD del 2014. La sua emanazione è coerente con la strategia Europea di assumere un ruolo di leadership globale nella promozione della sostenibilità che si concretizza attraverso il Green Deal, un piano ambizioso che mira a rendere l'Unione Europea climaticamente neutrale entro il 2050.

Questo impegno si manifesta attraverso tutta la serie di iniziative chiave intraprese dall’Europa, tra cui l’adozione e l’avvio di politiche e normative sempre più rigorose in grado di assicurare trasparenza e correttezza nelle dichiarazioni non finanziarie necessarie e indirizzare gli investimenti pubblici e privati verso iniziative realmente sostenibili e coerenti con gli obiettivi di neutralità climatica del vecchio continente.

Quindi la nuova direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) è stata introdotta per ridefinire gli obblighi di rendicontazione non finanziaria per le imprese. Per la prima volta nella CSRD si definisce una vera e propria “rendicontazione di sostenibilità”, evolvendo il concetto di “rendicontazione non finanziaria”.

L’approvazione di questa direttiva nasce dall’esigenza di migliorare l’informativa di sostenibilità delle imprese: il suo scopo principale è infatti quello di incrementare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni riguardanti le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) delle aziende.

Questa crescente richiesta di informazioni e dati è fondamentale per indirizzare le risorse economiche necessarie verso attori meritevoli, imprese, società ed organizzazioni, che saranno in grado di dimostrare il loro percorso di miglioramento ed i risultati ottenuti rispetto a quelli pianificati, limitando fenomeni di greenwashing.



CSRD: il video che la spiega in meno di 3 minuti!




CSRD: a chi si applica?

L'introduzione della CSRD estende significativamente il numero di aziende coinvolte nella preparazione del reporting sulla sostenibilità rispetto all’attuale numero previsto nella direttiva NFRD (Direttiva sulla comunicazione non finanziaria) allargando la platea di aziende interessate da 11.700 a circa 49.000 di cui circa solo 5.000 in Italia.

La CSRD si applica a vari soggetti interessati con approccio graduale di coinvolgimento secondo un programma annuale:


A chi si applica la CSRD: anno 2025 (anno fiscale 2024)

La CSRD si applica a tutte le imprese che erano soggette alla normativa NFRD (gli Enti di Interesse Pubblico) che alla chiusura del bilancio superano almeno due dei seguenti requisiti:

  • più di 500 dipendenti
  • più di 20 milioni di euro nello stato patrimoniale
  • più di 40 milioni di ricavi netti

A chi si applica la CSRD: anno 2026 (anno fiscale 2025)

Da questa milestone la CSRD si applicherà ad un numero maggiore di imprese, includendo le grandi imprese (anche quelle non quotate quindi) che alla chiusura del bilancio soddisfano due dei seguenti requisiti:

  • più di 250 dipendenti in media
  • più di 20 milioni di euro nello stato patrimoniale
  • più di 40 milioni di ricavi netti

A chi si applica la CSRD: anno 2027 (anno fiscale 2026)

Per l’anno fiscale del 2026 vengono coinvolte anche le piccole e medie imprese quotate (sono escluse le microimprese, anche se quotate), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese assicurative dipendenti da un Gruppo, che hanno almeno due di questi criteri dimensionali:

  • tra 10 e 250 dipendenti in media
  • tra 350 mila e 20 milioni di euro nello stato patrimoniale
  • tra 700 mila e 40 milioni di ricavi netti

A chi si applica la CSRD: anno 2029 (anno fiscale 2028)

Vengono coinvolte le società Capogruppo che risiedono in paesi extra UE, che abbiano generato nell’Unione Europea ricavi netti superiori a 150 milioni negli ultimi due esercizi consecutivi e:

  • hanno un’impresa figlia che soddisfa i requisiti dimensionali della CSRD
  • oppure una succursale che abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni nell’esercizio precedente

Altre imprese a cui si applica la CSRD

Sono coinvolte solo le imprese con questi requisiti? No, in linea di massima possono ritenersi coinvolte (almeno in parte) anche tutte le imprese che fanno parte della catena del valore delle organizzazioni che saranno obbligate a redirigere il bilancio di sostenibilità, le quali dovranno fornire informazioni e dati per le aziende capo filiera.


Timeline CSRD: quali imprese sono interessate dalla normativa - Polo Innovativo



CSRD: cosa prevede e quali sono le novità importanti?

La direttiva CSRD prevede varie novità e vari requisiti di divulgazione che le imprese devono rispettare. La Corporate Sustainability Reporting Directive introduce quindi cinque novità sostanziali per la redazione di una rendicontazione di sostenibilità:

  • Standard ESRS
  • Doppia materialità
  • Tassonomia Europea
  • Verifica di terze parti
  • Informazioni specifiche

CSRD e ESRS

L’European Financial Reporting Advisory Group o EFRAG ha emanato la prima serie di standard per la rendicontazione della sostenibilità: gli ESRS o European Sustainability Reporting Standards.

Gli ESRS definiscono le metriche che devono essere rendicontate e comunicate attraverso il bilancio di sostenibilità, oltre che una linea guida sulle modalità di comunicazione di queste metriche.

Gli ESRS attuali sono 12 e suddividono gli obblighi di informativa relativi alla sostenibilità in quattro gruppi:

  • Trasversale: come devono essere organizzate le informazioni, come devono essere rendicontate e come devono essere comunicate le informazioni in funzione della strategia aziendale e del modello di business.
    Sono dichiarati quindi i requisiti generali del bilancio di sostenibilità e gli obblighi di informativa generali, obbligatori per tutte le categorie di imprese (ESRS 1 + ESRS2);
  • Ambientale / Environmental: sono inserite in questa categoria tutti gli obblighi di informativa e le metriche riguardanti l’adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione delle emissioni, l’inquinamento, l’uso e consumo delle risorse idriche e marine, gli impatti sulla biodiversità ed ecosistemi, l’applicazione dell’economia circolare per il recupero e riuso delle risorse.
    Tra queste metriche si ritrova il richiamo al calcolo delle emissioni di GHG per l’analisi come della carbon footprint aziendale (ESRS E1 fino a ESRS E5);
  • Sociale / Social: sono inserite in questa categoria tutti gli obblighi di informativa e le metriche relative all’impatto dell’impresa sulle persone, sulla propria forza lavoro e su tutti i lavoratori nella catena del valore, l’impatto dell’impresa sulle comunità interessate, tra cui i consumatori e gli utenti finali.
    Un esempio di metrica rilevante è la misura della parità di genere nei lavoratori aziendali (da cui può derivare una certificazione della parità di genere secondo la recente prassi di riferimento UNI/PDR 125) (ESRS S1 fino a ESRS S4);
  • Governo / Governance:
  • nella governance vengono inserite tutte le metriche relative al governo dell’azienda, alla sua struttura, alla gestione delle relazioni con i partner. Un esempio è l’impatto delle interruzioni sulla catena di approvvigionamento dell’impresa rispetto ai rapporti con i fornitori (ESRS G1).

Non tutte le metriche elencate negli ESRS sono obbligatorie per le imprese: la selezione degli obblighi di informativa da rendicontare sono funzione dell’analisi di materialità svolta dall’impresa; se l’impresa non ha un impatto sulle risorse marine, i datapoint e le metriche inerenti quest’ambito posso essere escluse dal bilancio di sostenibilità (previa analisi di materialità che sarà oggetto di verifica e assurance da revisori legali).

Sono in fase di pubblica consultazione due versioni semplificate degli standard ESRS completi approvati con atto delegato del 31/07/2023.

Sono standard applicabili alle imprese che volontariamente vorranno redigere il proprio bilancio di sostenibilità (Voluntary Small Medium Enterprises VSME ESRS) e standard applicabili invece alle imprese di medie e piccole dimensioni quotate in borsa (Listed Small Medium Enterprises LSME ESRS).

Tali ERSR introducono, giustamente, delle semplificazioni rispetto allo standard nella sua forma completa, riducendo gli obblighi di informativa e semplificando alcune metriche, riconoscendo alle PMI la possibilità di parametrare l’impegno per la stesura del bilancio con le proprie dimensioni aziendali.

Inoltre, la Commissione Europea prevede il rilascio di ESRS specifici per alcuni settori entro giugno 2026. Questi standard saranno integrativi rispetto a quelli attuali e non sostitutivi.


Doppia materialità e CSRD

Cos’è la doppia materialità? La doppia materialità è l’analisi dei fattori di sostenibilità su cui l’azienda ha impatto e dei fattori finanziari che impattano l’azienda. Nel dettaglio, questo significa che le organizzazioni devono riferire sulla:

  • Materialità d’impatto: si intende l’impatto che le attività dell’impresa hanno o potrebbero avere nelle questioni di sostenibilità, negli ambiti Ambientali, Sociali e Governance, come gestione dei rifiuti o il rispetto dei diritti umani (approccio inside-out, da dentro a fuori).
  • Materialità finanziaria: si intende l’impatto che le questioni di sostenibilità già hanno o possono avere sul modello di business dell’organizzazione, come flussi di cassa e accesso ai finanziamenti e competenze (approccio outside-in, da fuori a dentro).

Questo approccio alla doppia materialità è un’innovazione: precedentemente si considerava la materialità di impatto inside-out, ovvero guardava solo agli impatti che l’azienda poteva avere sull’esterno. Al contrario la doppia materialità guarda anche all’outside-in, agli impatti che la sostenibilità può avere sull’azienda.

L’analisi di materialità è il primo passo per l’identificazione degli aspetti che ogni azienda, in funzione del proprio contesto e struttura, dovrà rendicontare all’interno del proprio bilancio di sostenibilità. Tale attività è quindi imprescindibile tassello, senza il quale il bilancio di sostenibilità non potrà essere verificato e, quindi, riporterà informazioni non attendibili.


CSRD e Tassonomia Europea

La tassonomia europea è un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili. Per essere allineate con la CSRD le imprese che devono o desiderano iniziare un percorso di rendicontazione della sostenibilità devono riferire il proprio allineamento con la tassonomia dell’UE.

Questo permetterà di avere standard univoci per comparare le diverse imprese, semplificando il confronto tra report di sostenibilità.


CSRD Verifica di Terze Parti

La CSRD introduce l’obbligo di una verifica di terze parti dei dati inclusi della rendicontazione della sostenibilità, come il report carbon footprint o il bilancio di sostenibilità.

La verifica della conformità inizialmente potrà essere basata sulle dichiarazioni dell’azienda, con una garanzia limitata (limited assurance) da parte del revisore legale.

L’Unione Europea ha però dichiarato che entro i prossimi tre anni saranno emesse normative relative alla verifica di terze parti, basate sul requisito di garanzia ragionevole (reasonable assurance) che riguarda la comprensione e verifica delle operazioni e processi dell’organizzazione che vuole rendicontare la propria sostenibilità. Ad oggi tale attività potrà essere svolta, in Italia, sono da revisori legali, e non da Prestatori Indipendenti di Servizi.


CSRD Informazioni Specifiche

La CSRD, oltre a tutte queste novità, introduce anche l’obbligatorietà di fornire il bilancio di sostenibilità all’interno della relazione sulla gestione del bilancio. Per la prima volta, quindi, le aziende obbligate saranno tenute ad inserire questa rendicontazione direttamente nel proprio bilancio (non più in forma separata e con tempistiche differenti).

Inoltre, la direttiva Corporate Sustainability Reporting Directive implica che un’azienda che redige il proprio bilancio di sostenibilità sia strutturata su argomenti correlati, ad esempio:

  • Politiche di sostenibilità: per essere in compliance con la nuova direttiva le imprese sono chiamate a definire le politiche relative ai tre ambiti di sostenibilità (Environmental, Social e Governance) e devono descrivere le strategie di due diligence per la misurazione e monitoraggio nel tempo;
  • Risk Management: come nel caso della doppia materialità è necessario documentare e integrare nel reporting di sostenibilità l’aspetto di risk management legato a potenziali rischi ambientali, sociali e di governance, sia per l’azienda che per gli stakeholders;
  • Piani di transizione e obiettivi target: come abbiamo visto non è sufficiente relazionare lo stato attuale per aderire alla normativa CSRD, ma è necessario creare e condividere obiettivi di sostenibilità e di anno in anno rendicontare i progressi compiuti verso il loro raggiungimento;
  • Supply Chain: per essere allineati con la normativa CSRD non è sufficiente rendicontare la sostenibilità della propria impresa, ma è necessario monitorare l’impatto dell’impresa all’interno di una Supply Chain in tutti gli ambiti ESG;
  • Portatori di interesse: le aziende devono comunicare e rendere trasparenti le procedure adottate per identificare e misurare le esigenze e necessità degli stakeholders su tutta la catena del valore e non solo all’interno dell’azienda.

CSRD: cosa cambia nel bilancio di sostenibilità?

Il cambiamento principale dopo l’approvazione della CSRD è che per tutte le imprese obbligate alla redazione del bilancio di sostenibilità devono inserirlo all’interno del regolare Bilancio d’Esercizio.

Perchè questa modifica? Perchè secondo le nuove normative europee il bilancio di sostenibilità deve essere parte delle rendicontazioni annuali dell’impresa e non un documento aggiuntivo sviluppato per ragioni pubblicitarie.


CSRD: formato elettronico dei dati

Secondo la direttiva CSRD i dati per la rendicontazione della sostenibilità, ovvero i dati che vengono illustrati nel bilancio di sostenibilità o nell’analisi della carbon footprint, devono essere presentati in un formato specifico: ESEF/XHTML.

Questo permetterà di uniformare la presentazione dei dati di tutte le imprese che desiderano rendicontare la sostenibilità, rendendo queste rendicontazioni più chiare e trasparenti.



CSRD: cosa cambia rispetto alla NFRD?

La direttiva NFRD è la precedente direttiva adottata nel 2014 dalla Commissione Europea per regolamentare la rendicontazione della sostenibilità delle imprese.

La CSRD non rivoluziona completamente la NFRD, ma ne è il naturale ampliamento che migliora ulteriormente la chiarezza e la trasparenza delle informazioni a disposizione del pubblico e consente una più facile e veloce attuazione delle politiche dei piani del Green Deal EU.

Ecco le quattro principali differenze tra CSRD e NFRD:

  • La prima differenza tra NFRD e CSRD è che la nuova direttiva amplia il campo di applicazione della rendicontazione di sostenibilità: i requisiti della CSRD obbligano circa 40.000 – 50.000 aziende a rendicontare il proprio impatto ESG, al contrario la NFRD si applicava solo a circa 11.700 aziende;
  • La seconda fondamentale differenza è la verifica da parte di terzi, diventata obbligatoria per tutte le imprese che desiderano o sono obbligate ed effettuare un qualunque tipo di rendicontazione di sostenibilità, nella NFRD è invece facoltativa;
  • Il terzo fattore differenziante è il formato specifico ESEF/XHTML in cui devono essere presentati i dati in una rendicontazione CSRD, al contrario la NFRD permette di scegliere il formato preferito dall’impresa;
  • L’ultima ma non meno importante differenza è l’ambito di applicazione, più ampio nella CSRD perchè richiede la doppia materialità, al contrario la NFRD prevede solo la singola materialità.


Quali sanzioni ci sono in caso di inadempienza alla CSRD?

L’Unione Europea, tramite la CSRD, ha disposto che tutti gli Stati membri dell’Unione Europea istituiscano un Ente investigativo e di conformità, in grado di imporre sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive” (fonte: https://commission.europa.eu). Questo significa che le sanzioni devono dipendere dalla capacità finanziaria dell’azienda, la durata nel tempo della violazione e la gravità dell’infrazione.

Questo significa che le sanzioni per inadempienza o non conformità alla direttiva CSRD saranno determinate dagli stati dove risiede l’impresa, in questo caso un’azienda Italiana sarà soggetta a sanzioni impartite dallo Stato Italiano, tenendo in considerazione che l’Unione Europea potrà creare direttive ulteriori se gli Stati membri non rispondono adeguatamente.

Letizia Iemmolo

Letizia Iemmolo

Polo Innovativo, Project Manager & Sustainability Expert

Project Manager in ambito di Efficientamento Industriale e Trasformazione Sostenibile. Supporto le imprese a sviluppare progetti di Innovazione Green.

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